DIRITTO CIVILE
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[ ATTUALITA' GIURIDICHE ]

ATTUALITA’: CICLOMOTORE MODIFICATO, RESPONSABILITA' DEI GENITORI
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sent. n. 6685/2007, ha statuito che, se il figlio minorenne modifica le caratteristiche dello scooter in uso, al fine di ottenerne maggiori prestazioni di velocità, la responsabilità è sempre dei genitori. La Corte ha precisato che il genitore che eserciti la potestà su un minorenne “reo” di aver modificato il motorino (di proprietà del genitore), può essere ritenuto non responsabile del fatto solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto, fornendo la prova di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il mezzo non venisse, a tal fine, modificato.

ATTUALITA': SCARICARE FILES DA INTERNET
La Corte di Cassazione, con sentenza 149/2007, ha stabilito che non è reato scaricare film e musica da Internet, purché non vi siano scopi di lucro. I giudici della Suprema Corte sono giunti a ritenere che tali operazioni siano da considerarsi reato solo se vi sia un guadagno economico.

ATTUALITA': IL DANNO ESISTENZIALE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006 - con riferimento ad un’ipotesi di uccisione di stretto congiunto, in conseguenza di sinistro stradale - ha riconosciuto il danno esistenziale come autonoma voce di danno, per la prima volta, dopo che le Sezioni Unite ne avevano individuato le caratteristiche - collocandola e collegandola al danno morale soggettivo e al danno biologico - e ponendola all’interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ..
Il danno esistenziale, pertanto, può essere definito quale insieme di tutte le ripercussioni negative derivanti dall’ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quale danno alla qualità della vita.
Finalmente la Suprema Corte, con la citata pronuncia ha chiarito taluni dubbi in ordine all’eventuale rischio di sovrapposizione ribadendo, innanzitutto, come il danno esistenziale, a differenza del danno morale soggettivo, debba obiettivamente essere considerato diversamente dal danno biologico, a prescindere dalla accertabilità in sede medico legale.
Il danno esistenziale si deve sostanziare in una modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, come quelli costituzionalmente garantiti (salute, reputazione, libertà di pensiero, famiglia, etc.).

Legge 2 aprile 2007, n. 40 - Tutela dei consumatori, promozione della concorrenza, sviluppo di attività economiche e nascita di nuove imprese, valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e rottamazione di autoveicoli

Legge Finanziaria 2007 (fonte Camera dei Deputati)

Legge 4 agosto 2006, n. 248 - Rilancio economico e contrasto all'evasione fiscale



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Dott.ssa Alessandra A. Pigliacampo




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