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CIRCOLAZIONE STRADALE
STRADE - AUTOSTRADE
Cassazione civile , sez. III, 14 giugno 2006, n. 13762
L’ente concessionario del servizio pubblico autostradale ha l’obbligo di assicurare la sicurezza e l’agibilità del tratto di strada gestito e in tale ambito, di provvedere alla rimozione di veicoli incidentati che siano stati abbandonati lungo la strada, salva rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo. Ne consegue che il giudice di pace che, decidendo secondo equità, accolga la domanda della società incaricata dalla Polizia stradale di provvedere alla rimozione del veicolo di condanna dell’ente concessionario al pagamento della relativa prestazione, fa buon governo del principio informatore inerente alla sicurezza assoluta del traffico autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone, costituzionalmente garantito (artt. 23 e 32 cost.), con esclusione altresì di ogni contrasto con l’art. 23 cost..
RESPONSABILITA' CIVILE - INCIDENTE STRADALE
Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2006, n. 6110
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di incidente stradale causato da un particolare tipo di veicolo (autoarticolato) per il quale il codice della strada previgente e quello attuale richiedono la presenza di due autisti, con funzioni di alternanza e reciproca collaborazione e allorquando il danneggiato si sia trovato a bordo quale secondo autista, la norma dell'art. 4, lett. a, l. 24 dicembre 1969 n. 990, secondo cui sono esclusi dai benefici della relativa assicurazione obbligatoria i soggetti ai sensi dell'art. 2054 c.c. responsabili (ovvero i conducenti), deve essere interpretata in modo da estendere (anzichè restringere), la garanzia, nello spirito della legge medesima. Non è pertanto sufficiente che il secondo conducente, danneggiato dal sinistro, si trovi sul veicolo perché egli diventi responsabile a norma dell'art. 2054 c.c. e correlativamente operi nei suoi confronti l'esclusione di cui al suddetto art. 4 della legge sulla assicurazione obbligatoria. Viceversa, occorre, a questo fine, che il secondo conducente interferisca in qualche modo nella guida del veicolo.
CONTRAVVENZIONI
Cassazione civile , sez. I, 28 marzo 2006, n. 7008
La sanzione amministrativa della sospensione della patente non può essere irrogata al proprietario del veicolo col quale è stata commessa l’infrazione, ove non si dimostri che fosse proprio lui a condurla al momento del fatto, né rilevando che il veicolo circolasse col suo consenso.
CONTRAVVENZIONI
Cassazione civile , sez. I, 21 marzo 2006, n. 7125
La mancata indicazione, sul retro di un segnale stradale che fissa un limite di velocità, degli estremi del provvedimento amministrativo che ha imposto il suddetto limite, non è causa di invalidità della segnaletica e non rende illegittimo il verbale di contestazione dell’infrazione.
CONTRAVVENZIONI
Cassazione civile , sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3117
Nel caso di violazione di superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite autovelox, l'indicazione nel verbale dell'impossibilità di procedere ad immediata contestazione della violazione, nei casi di impossibilità tipizzata, ai sensi dell'art. 384 reg. c.d.s., ancorché si tratti di formula di stile, dà adeguata ragione della mancata contestazione immediata e non è consentito al giudice un apprezzamento consistente in un sindacato sulle scelte organizzative del servizio.
CONTRAVVENZIONI
Cassazione civile , sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2053
Il fermo amministrativo, di cui all'art. 86 d.P.R. 602/73, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito; ne consegue che competente a conoscere della legittimità del suddetto provvedimento è il g.o., nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
PEDONI
Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20910
Il pedone investito fuori delle strisce pedonali va, comunque, risarcito, a meno che non abbia attraversato la strada improvvisamente, in modo da impedire all'automobilista qualsiasi manovra d'urgenza necessaria ad evitare l'investimento. In quest'ultimo caso, nel calcolo della liquidazione dei danni si terrà conto anche della colpa del pedone che concorrerà con quella del conducente.
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