GIURISPRUDENZA
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RISARCIMENTO DANNI

DANNO ESISTENZIALE
Cassazione civile , sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572
Il "danno esistenziale" sofferto dal lavoratore, dopo essere stato demansionato, può essere riconosciuto dal giudice solo se debitamente provato. In sostanza il dipendente dovrà descrivere il pregiudizio avuto, la sua durata e le aspettative, deluse, di progressione professionale.

DANNO ALL’IMMAGINE
Tribunale Venezia, 16 febbraio 2006
Il pregiudizio all'immagine e all'onore patito, per essere stato ingiustamente rinviato a giudizio, in conseguenza del fatto illecito del terzo, fa sorgere il risarcimento al diritto del danno non patrimoniale anche quando il fatto lesivo dell'onore non integra gli estremi di alcun reato.

DANNO ESISTENZIALE
Consiglio Stato , sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125
Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale.

PERDITA DI CHANCES
Cassazione civile, sez. I, 28 settembre 2005, n. 18953
Anche la perdita di "chances", subita dal libero professionista a causa dell'irragionevole durata di un processo, deve essere indennizzata ex legge "Pinto".

DANNO DA VACANZA ROVINATA
E’ tutelato ed è fonte di risarcimento il danno derivante dall’inadempimento e conseguente responsabilità dell’operatore turistico, in ordine ad un rapporto contrattuale, avente ad oggetto un viaggio organizzato, il quale è ritenuto occasione di piacere, svago o riposo. Pertanto, trova accoglimento in giurisprudenza il danno da vacanza rovinata. Il detto danno si concretizza nel pregiudizio dell’interesse del turista di poter godere, a pieno, del viaggio organizzato, come occasione di piacere, svago e riposo. Trattasi del pregiudizio psicologico che colpisce il danneggiato, per i disagi subiti, la delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, il mancato riposo e la necessità di inoltrare reclami e proteste, quindi, di non aver potuto godere dei benefici psicologici che era lecito attendersi dalla vacanza. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003, confermate anche dalla Consulta, ha “svincolato” il diritto alla risarcibilità del danno morale dal concetto di reato penale. Pertanto, in ipotesi di danno ingiusto, dal quale sia derivata una lesione ai valori della persona - costituzionalmente garantiti - il danno morale trova riconoscimento anche se il fatto non integra gli estremi del reato penalmente perseguibile.

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Studio Pigliacampo
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Dott.ssa Alessandra A. Pigliacampo

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