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[ RECUPERO CREDITI INSOLUTI - pag. 2]
Alcuni richiami al CODICE DI PROCEDURA CIVILE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ [I]. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. [II]. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
PROVA SCRITTA [I]. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo 2214 precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. [II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonchè per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI [I]. Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633 la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. [II]. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
GIUDICE COMPETENTE [I]. Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. [II]. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. [III]. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
FORMA DELLA DOMANDA E DEPOSITO [I]. La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. [II]. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria. [III]. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.
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