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[ NEWS GIURIDICHE ]

Contrassegno in copia
La Corte di Cassazione, con sentenza 26 febbraio 2007, n. 4387, ha statuito che contravviene la disposizione di cui all’art. 97 nuovo c.d.s. l'utente che circoli alla guida di un ciclomotore applicando al veicolo la copia fotostatica del suo contrassegno di identificazione anziché l’originale.

Files multimediali scaricati da Internet
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 149/2007, ha stabilito che non è reato scaricare film e musica da Internet, purché non vi siano scopi di lucro. I giudici della Suprema Corte sono giunti a ritenere che tali operazioni siano da considerarsi reato solo se vi sia un guadagno economico.

Delibera dell'assemblea condominiale su parti comuni
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16228/2006 ha statuito che è nulla la delibera assembleare non sottoscritta da tutti i condomini che, nel destinare un'area comune a parcheggio di vetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini. La Corte ha precisato che la decisione è soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam e ciò in quanto, modificando il regolamento di condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili.

Photored
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23301/2005) ha stabilito che deve essere contestata immediatamente la violazione della infrazione accertata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17. In particolare i Giudici della Corte, hanno precisato che per le rilevazioni delle violazioni inerenti l’attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, l’utilizzo dell’apparecchio di rilevamento, appositamente predisposto per fotografare le auto, DEVE essere coadiuvato dalla presenza di agenti che possano poi contestare immediatamente la violazione. I Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, precisato che la presenza “non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384”. Osserva ancora la Corte che “la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative”.
Tale inequivoco orientamento è stato confermato, con costanza, come si può evincere dalla più recente pronuncia, che segue.
In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto; d'altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative. Cassazione, Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 8465, 11 aprile 2006.

Nulla la notifica della multa per compiuta giacenza
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7815/2006) ha stabilito che in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 346/1998, deve ritenersi nulla la notifica di un verbale (nel caso specifico verbale di accertamento di violazione al codice della strada) mediante il deposito presso l'ufficio postale, senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti richiamato la sentenza n. 346/1998 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato "incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento".

Cinture di sicurezza: le nuove regole
Lo scorso 14 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150/2006 (di attuazione della direttiva 2003/20/CE) che ha stabilito alcune modifiche al Codice della Strada nella parte relativa all’utilizzo delle cinture di sicurezza. Tra le novità introdotte dal nuovo Decreto Legislativo evidenziamo il fatto che l’utilizzo delle cinture diventa obbligatorio per tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate finora esclusi dall'obbligo (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus). Va detto poi che il conducente e i passeggeri di autovetture o furgoni e autocarri destinati al trasporto di merci sono obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza nel caso in cui queste siano predisposte. Inoltre i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere bloccati al sedile con un sistema omologato di ritenuta per bambini. Il provvedimento però stabilisce che i bambini di età inferiore a tre anni non potranno viaggiare sui suddetti mezzi sprovvisti di cinture di sicurezza e che i bimbi di età maggiore dei tre anni, possono occupare un sedile anteriore a condizione che la loro statura superi un metro e 50 centimetri. Sono state poi indicate le sanzioni per quanti non faranno uso di tali dispostivi di sicurezza. Si va dalla multa di euro 68,00 a euro 275,00 mentre chi altera il normale funzionamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 34,00 e 138,00 euro. E’ prevista inoltre una multa inclusa tra 716,00 e 2.867,00 euro per chi importa, produce e commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato. Il provvedimento ha infine evidenziato le categorie di persone esonerate dall’utilizzo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. Si tratta di appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza, i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza, gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte, gli istruttori di guida, le persone che risultino, sulla base di certificazione, affette da patologie particolari, le donne in stato di gravidanza, gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Flirt non è motivo di colpa se i rapporti di coppia sono "tesi"
Il flirt, dice la Corte di Cassazione, non e' motivo di addebito in caso di separazione. Con questa motivazione la prima sezione civile ha bocciato la richiesta di un dipendente della Banca d'Italia, di attribuire la colpa del fallimento matrimoniale alla moglie, che a partire dalla fine del 1991, si assentava da casa per incontrare un amico con il quale aveva iniziato una relazione. Per la Suprema Corte, che ha convalidato la decisione della Corte d'appello di Trieste, la donna va assolta in quanto le assenze da casa per raggiungere l'amico erano iniziate quando "i rapporti con il marito erano gia' tesi".

Appellabili le pronunce secondo equità emesse dal Giudice di Pace
L’art. 1 del d. lgs. 40 del 2006, in vigore dal 2 marzo 2006, ottemperando a quanto previsto dalla legge 80/2005, ha sostituito il terzo comma dell’art. 339 c.p.c. introducendo il principio che le sentenze del Giudice di Pace ora sono appellabili anche se pronunciate secondo equità per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Prima di tale modifica, le pronunce secondo equità non erano appellabili ma ricorribili esclusivamente per Cassazione. La norma transitoria di cui all’art. 27 d.lgs 40/2006 prevede inoltre che la disciplina è di immediata applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2006) e tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del decreto, si applica la disciplina previgente.

Legge 20 novembre 2006, n. 281 - Intercettazioni telefoniche

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Dott.ssa Alessandra A. Pigliacampo




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