DIRITTO CIVILE
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[ TUTELA DEI DIRITTI - pag. 2]

Alcuni richiami al CODICE CIVILE

TUTELA DEL DIRITTO AL NOME [I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. [II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI [I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE [I]. Le province e i comuni, nonchè gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI [I]. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI [I]. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [I]. Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. [II]. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO [I]. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonchè le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. [II]. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. [III]. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129 . Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. [IV]. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
CUSTODIA DELLE COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE [I]. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo. [II]. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515. [III]. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. [IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

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Dott.ssa Alessandra A. Pigliacampo



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